TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;


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          b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;

          c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».

      2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».

      3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;

          b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.

      4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;


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          b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;

          c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;

          d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;

          e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.